Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: guida per progettisti e impiantisti

Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: guida per progettisti e impiantisti

Decreto Requisiti Minimi 2025: la nuova fase dell'efficienza energetica degli edifici

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, rappresenta il primo aggiornamento organico del Decreto Requisiti Minimi dal 2015. Il provvedimento si inserisce in un contesto normativo sempre più orientato alla precisione del calcolo energetico e all’integrazione di nuove esigenze impiantistiche, dalla mobilità elettrica alla sicurezza. Ma cosa cambia esattamente per chi progetta edifici e impianti? E quali sono le scadenze da tenere d’occhio?

Decreto requisiti minimi 2025
Decreto requisiti minimi 2025

Il Cuore del Decreto: Rigore Tecnico e Aderenza alla Realtà

Il DM 28 ottobre 2025 si fonda su due pilastri: una maggiore aderenza tra edificio reale ed edificio di riferimento nel calcolo energetico, e un ampliamento del perimetro normativo a temi prima marginali o assenti, come le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’obiettivo dichiarato è restituire una fotografia più realistica delle prestazioni energetiche degli edifici, superando le semplificazioni e le ambiguità interpretative del DM 26 giugno 2015.

Le Principali Novità Tecniche

 I ponti termici vengono ridefiniti secondo la UNI EN ISO 10211 e inclusi esplicitamente nell’edificio di riferimento. Il calcolo passa a una metodologia mensile per singolo servizio energetico, con fattori di conversione aggiornati e migliore integrazione della quota rinnovabile prodotta in situ.

Efficienza stagionale obbligatoria, regolazione ambiente per ambiente, contabilizzazione nei sistemi centralizzati e soglie dimensionali aggiornate per pompe di calore e generatori.

 Prescrizioni differenziate tra residenziale e non residenziale, con l’introduzione della definizione di “parcheggio adiacente all’edificio”.

Criteri più chiari per distinguere nuove costruzioni da ampliamenti (soglia del 15% del volume climatizzato esistente o 500 m³) e per classificare le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello.

Gli Effetti a Lungo Termine per la Professione

L’applicazione del nuovo decreto porterà conseguenze pratiche che progettisti e impiantisti dovranno gestire nei prossimi mesi:

 Gli APE redatti dopo l’entrata in vigore non saranno direttamente confrontabili con quelli attuali, per via dei nuovi fattori di conversione, ci sarà poi la necessità di aggiornare i software di calcolo energetico in uso negli studi tecnici, una maggiore attenzione richiesta in fase di relazione tecnica Legge 10/1991, con schemi di verifica più articolati sui ponti termici (H’T e trasmittanze) e un’opportunità di formazione professionale sui nuovi criteri, per arrivare preparati alla scadenza.

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Il Ruolo delle Norme Tecniche e del Regime Transitorio

Il decreto si appoggia a un aggiornamento delle norme UNI richiamate nell’Allegato 2, in particolare le UNI/TS 11300 (parti 5 e 6) e la UNI EN 15193 per l’illuminazione negli edifici non residenziali. È previsto un regime transitorio: l’entrata in vigore è fissata al 3 giugno 2026, mentre gli aggiornamenti delle norme UNI decorreranno 180 giorni dopo la loro pubblicazione. Fino al 3 giugno 2026 resta pienamente applicabile il DM 26 giugno 2015.

Conclusioni: Prepararsi al Cambiamento

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 non è una semplice revisione formale, ma un intervento che ridefinisce il modo in cui si calcolano e si verificano le prestazioni energetiche degli edifici. Per progettisti e impiantisti, la finestra fino a giugno 2026 rappresenta un’occasione preziosa per aggiornare strumenti, competenze e procedure interne, prima che il nuovo quadro normativo diventi pienamente vincolante. Chi si muoverà per tempo arriverà pronto a una fase in cui rigore tecnico e sostenibilità saranno sempre più intrecciati.

È il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, che aggiorna i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici. Sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015 e si applica sia alle nuove costruzioni sia agli interventi su edifici esistenti.

Il decreto entra in vigore il 3 giugno 2026. Fino a quella data resta pienamente applicabile il DM 26 giugno 2015, mentre gli aggiornamenti delle norme UNI richiamate nell’Allegato 2 decorreranno 180 giorni dopo la loro pubblicazione.

Cambiano le metodologie di calcolo (passaggio al metodo mensile per singolo servizio), il trattamento dei ponti termici, i requisiti impiantistici e viene introdotto un capitolo dedicato alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, prima assente.

I ponti termici sono ridefiniti secondo la UNI EN ISO 10211 e inclusi esplicitamente nell’edificio di riferimento, con verifiche basate su H’T e trasmittanze. In precedenza non erano considerati in modo strutturato nel confronto con l’edificio di riferimento.

Sì, gli attestati già redatti restano validi fino alla loro scadenza naturale. Tuttavia gli APE emessi dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto non saranno direttamente confrontabili con quelli precedenti, a causa dei nuovi fattori di conversione.

Si applica a progettisti, impiantisti e tecnici coinvolti in nuove costruzioni, ampliamenti superiori al 15% del volume climatizzato esistente (o 500 m³) e ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello su edifici esistenti.

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